RIPASSANDO PER IL REFERENDUM GIUSTIZIA: PM, GIUDICI E CSM

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Se nell’articolo precedente abbiamo spiegato cosa caratterizzi un referendum costituzionale confermativo, in questa seconda parte spiegheremo cosa sia e come funzioni la magistratura.

Se il Parlamento, formato dalle due camere, redige le leggi (potere legislativo) ed il Governo, formato da Presidente del consiglio e ministri, le applica gestendo pubblica amministrazione e coordinando le forze dell’ordine (potere esecutivo), la magistratura italiana è l’insieme degli organi statali che esercitano la funzione giurisdizionale, quindi risolvono controversie civili, penali e amministrative (potere giudiziario).
La magistratura si compone di una parte requirente, di una giudicante e dell’autogoverno.

La funzione requirente viene svolta dai pubblici ministeri (PM), i quali, singolarmente, ricevuta, da parte di una vittima, di un testimone o di un ufficiale, una qualunque comunicazione (scritta od orale) non inverosimile su un fatto specifico che integri gli estremi di un reato, raccolgono le prove e decidono se esercitare l’azione penale.
Se il pubblico ministero valuta opportuno avviare un’azione penale, la giurisdizione del caso passa alla funzione giudicante, ovvero a Giudici di tribunale, corti d’appello e Cassazione che giudicano i casi in base ai fatti ed al diritto vigente.

Il giudice di tribunale (primo grado) si occupa di risolvere cause civili (contratti, divorzi, risarcimenti) o penali (reati minori o gravi) esaminando prove ed ascoltando testimoni e parti , quindi applicando le norme ai fatti definendo con motivazioni dettagliate diritti e colpe .
Se la parte soccombente (quella condannata) o il pubblico ministero intendono fare appello (vogliono ottenere riforma o annullamento della sentenza) si ricorre al giudice di corte (secondo grado) che verificherà eventuali errori di fatto, diritto o procedure, eventualmente confermandole, modificandoleo o annullandole presso una composizione collegiale (3 magistrati).
Se la corte d’appello non conferma integralmente quanto deliberato dal giudice di tribunale, anche se asfavore ulteriore della parte soccombente, quest’ultimo e pubblico ministero possono decidere di fare ricorso alla corte di cassazione (terzo grado), la quale verificherà eventuali vizi di legittimità, come errori di diritto, violazioni procedurali o motivazione insufficiente o illogica, senza tuttavia entrare nel merito dei fatti o rivalutare le prove.

Infine, sede dell’autogoverno del sistema giudiziario italiano, quindi della sua indipendenza da parlamento e governo, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è invece l’organo incaricato di gestire l’assegnazione della carriera dei magistrati ordinari (PM e giuristi di cui sopra), sul CSM ricade la gestione di assunzioni tramite concorso, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, valutazioni di professionalità e provvedimenti disciplinari.
oltre al Presidente della Repubblica (che presiede per svolgere attività formale senza intervenire a livello decisionale), al Primo Presidente e al Procuratore Generale della Cassazione, i membri del CSM sono eletti per 2/3 dai magistrati (togati) e per 1/3 dal Parlamento (laici, tra professori e avvocati).

 

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