Come sarà ben noto ai compagni neodiciottenni, i prossimi 22 e 23 Marzo si terrà il referendum costituzionale confermativo, il quale riguarderà la modifica delle norme della costituzione concernenti (citiamo direttamente quanto riferito dal ministero):
A) l’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri;
B) l’estrazione a sorte dei loro componenti;
C) la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari.
Obiettivo di questi tre articoli sarà quello di fornire ai lettori le nozioni fondamentali con le quali capire i dibattiti attualmente in corso, in modo da favorire lo sviluppo di un giudizio quantopiù competente possibile.
In questa prima parte cercheremo di capire cosa sia un referendum costituzionale confermativo, spiegando nel dettaglio cosa distingua il processo di abrogazione di leggi ordinarie e quello di modifica della costituzione.
Come suggerisce il nome, un referendum costituzionale confermativo riguarda la conferma o meno di modifiche alla Costituzione.
La Costituzione è la legge fondamentale della Repubblica, e, come ogni legge o decreto, è suddivisa in sezioni logiche ed autonome (gli articoli) che ne facilitano consultazione, citazioni, applicazioni ed eventuali modifiche.
Se in casi più unici che rari (Regno Unito e Nuova Zelanda) la costituzione è flessibile (può essere modificata attraverso la semplice maggioranza parlamentare), in Italia la Costituzione è rigida, quindi, per subire modifiche , richiede procedure speciali e aggravate (più complesse) quali l’approvazione a doppia lettura dalle Camere con maggioranza assoluta .
Per abrogare leggi ordinarie, chiunque abbia iniziativa legislativa (Governo, parlamentari, iniziativa popolare, CNEL, Regioni o Comuni) presenta il progetto (disegno di legge, DDL) al Presidente di una delle due Camere del parlamento, l’una dei deputati (400 deputati eletti a suffragio universali) e dei senatori (200 senatori eletti per suffragio universale eccetto 5 senatori a vita nominati dal presidente della Repubblica) .
La legge viene inizialmente discussa dalla Commissione competente per materia, un organo ristretto di parlamentari all’interno di Camera o Senato specializzato in un settore specifico (come Giustizia, Bilancio, Esteri), quindi presentata all’assemblea che vota articolo per articolo ; viene poi votato per maggioranza semplice dei presenti il testo unificato della legge che viene presentato all’altra camera che ripete l’iter e, nel caso di modifiche, rimanda la legge alla prima camera che dovrà discutere nuovamente il testo e riconsegnarlo, questo fino a quando non si sia raggiunto accordo identico tra entrambe.
Nel caso ci si trovi a discutere leggi costituzionali (in questo caso per iniziativa esclusivamente di Governo, Parlamento o CNEL ) , il medesimo testo andrà approvato due volte (prima in “prima deliberazione”, poi in “seconda deliberazione) dopo un intervallo minimo di 3 mesi (pausa di riflessione), con maggioranza assoluta in entrambe le letture. è bene poi notare che in seconda lettura non sono ammessi emendamenti sostanziali, solo approvazione o rifiuto definitivo del disegno di legge costituzionale.
Se entrambe le Camere approvano con almeno i 2/3 dei membri, la legge è definitiva , mentre se si ferma alla maggioranza assoluta (50%+1) ma sotto i 2/3, scatta la possibilità entro 3 mesi dalla pubblicazione di indire il referendum confermativo.
In addendum, è importante sottolineare che il referendum costituzionale confermativo non deve sottostare al quorum (50+1 di tutti gli aventi diritto di voto), dunque si contano solo i sì e i no segnati in sede elettorale.





