In questo terzo articolo sul referendum del 22 e 23 Marzo verrà spiegato in cosa consisterebbe la riforma costituzionale una volta attuata.
A) L’istituzione di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri.
Alla luce di quanto è stato spiegato alla fine dell’articolo precedente, questo punto dovrebbe essere già piuttosto chiaro: per ognuna delle due carriere, di pubblico ministero e giudice, vengono istituiti due consigli della magistratura (CSM) distinti.
Ciascun CSM, analogamente alla configurazione attuale, avrà 2/3 membri togati e 1/3 laici, cui selezione verrà approfondita nel prossimo punto).
B) L’estrazione a sorte dei loro componenti.
I membri togati e quelli laici che dovranno amministrare la carriera dei magistrati verrebbero estratti a sorte da tre elenchi distinti, l’uno per i giudici, l’uno per i PM, l’uno per i membri laici.
Per quanto riguarda i membri togati, essi verrebbero estratti a sorte tra tutti i magistrati appartenenti alla rispettiva categoria (giudici o pubblici ministeri); i membri laici, invece, verrebbero sorteggiati da un elenco di professori universitari e avvocati predisposto dal Parlamento.
C) La creazione di un’Alta Corte disciplinare per i soli magistrati ordinari.
Come precedentemente accennato, oltre a gestire le carriere dei magistrati, il CSM ha anche il compito di decidere, in conformità alla legge, sui comportamenti disciplinarmente scorretti, applicando sanzioni che possono andare, a seconda della gravità della violazione, dal richiamo e dalla censura fino alla sospensione.
Con la riforma si intende trasferire quest’onere su un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare, la quale sarebbe quindi autonoma rispetto ai CSM dei giudici e dei pubblici ministeri.
I membri dell’Alta ‘Corte disciplinare sarebbero 3 nominati dal Presidente della Repubblica tra professori o avvocati esperti, 3 sorteggiati da un elenco predisposto dal Parlamento con gli stessi requisiti, 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti, tutti con almeno 20 anni di servizio e mandato quadriennale non rinnovabile (possono rivestire questa carica solo una volta e per quattro anni).





